Cosa cambia con il regolamento delegato (UE) 2026/131 per i pet in viaggio

Dal 22 aprile 2026 il quadro europeo sui viaggi dei pet viene aggiornato con il regolamento delegato (UE) 2026/131 e linee guida della FVE per veterinari

Il 22 aprile 2026 segna l’entrata in vigore di un nuovo quadro giuridico europeo per la movimentazione non commerciale di animali da compagnia. Con il Regolamento delegato (UE) 2026/131 l’Unione aggiorna le regole esistenti, allineandole alla Animal Health Law e alle esigenze pratiche emerse negli ultimi anni.

Questo testo sostituisce le previsioni del Regolamento (UE) n. 576/2013, decaduto il 21 aprile 2026, e mira a creare norme più chiare e applicabili nei trasferimenti tra Stati membri e dall’esterno dell’UE.

Le modifiche interessano principalmente i criteri di identificazione, la documentazione richiesta e le definizioni operative che regolano il trasporto dei pet.

La riforma tiene conto dell’aumento degli animali da compagnia e della crescente mobilità intraeuropea, mantenendo l’obiettivo di prevenire la diffusione di malattie trasmissibili e di calibrare le norme in situazioni di emergenza o crisi umanitarie.

Cosa prevede il nuovo regolamento

Il Regolamento delegato (UE) 2026/131 offre un quadro unitario per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, introducendo precisazioni operative per rendere più efficaci i controlli sanitari. Tra le novità spiccano requisiti più stringenti per l’identificazione elettronica con transponder che rispettino standard tecnici armonizzati e misure preventive rafforzate contro malattie come rabbia, echinococcosi e influenza aviaria. Il regolamento estende inoltre disposizioni specifiche per categorie particolari di animali e situazioni, mantenendo un approccio proporzionato e basato sull’esperienza degli Stati membri.

Definizioni e singoli movimenti

Una delle novità più rilevanti è la nuova precisazione del concetto di singolo movimento a carattere non commerciale. Questa definizione mira a evitare abusi, come il trasporto collettivo di pet dichiarato come non commerciale ma effettuato per scopi diversi. Con la formulazione aggiornata diventa più semplice distinguere spostamenti privati da attività che richiedono un controllo più rigoroso, aumentando la trasparenza e la tracciabilità dei flussi di animali.

Documentazione e persona autorizzata

Per gli animali che entrano nell’UE da Paesi terzi è ora obbligatoria una dichiarazione scritta, che accresce la responsabilità dei proprietari e facilita la tracciabilità. Il regolamento impone inoltre requisiti documentali più severi per la persona autorizzata che trasporta gli animali per conto del proprietario: serve un’autorizzazione scritta firmata dal proprietario e il trasferimento del pet deve avvenire entro cinque giorni dal viaggio del proprietario stesso, limitando così i rischi di movimentazioni prolungate o non documentate.

Ambiti specifici e categorie protette

Il testo normativo contempla norme dettagliate per gli uccelli da compagnia, armonizzando e aggiornando quanto previsto in precedenza dal Regolamento delegato 2026/1933. Vengono inoltre introdotte disposizioni specifiche per categorie sensibili come i cani militari, i cani delle forze dell’ordine e i cani impiegati nelle attività di ricerca e soccorso, riconoscendo la necessità di procedure semplificate ma controllate per garantire operatività e sicurezza sanitaria.

Standard tecnici e misure sanitarie

Tra i miglioramenti tecnici figurano definizioni più chiare su termini chiave e standard più rigorosi per i sistemi di identificazione elettronica. Le misure di prevenzione sono state rafforzate per ridurre i rischi di diffusione di patologie prioritarie, combinando requisiti burocratici con interventi pratici nei punti di controllo. L’approccio è pensato per essere applicabile anche in scenari di emergenza epidemiologica.

Impatto pratico e ruolo della FVE

La Federazione dei Veterinari Europei (FVE) ha partecipato attivamente alla fase di elaborazione del regolamento e ha annunciato che continuerà il suo coinvolgimento nella fase attuativa. La FVE prevede di preparare e divulgare linee guida pratiche destinate ai circa 330.000 veterinari operanti in 38 Paesi, con l’obiettivo di tradurre le nuove norme in procedure operative quotidiane e supportare l’adozione coerente delle novità su tutto il territorio europeo.

Consigli per i proprietari

Per chi viaggia con animali da compagnia diventa fondamentale aggiornarsi prima della partenza: verificare l’identificazione elettronica, conservare la documentazione richiesta e, se si affida il trasporto a terzi, assicurarsi dell’autorizzazione scritta. Inoltre, conoscere le norme specifiche per uccelli o per cani impiegati in funzioni speciali aiuta a evitare sorprese ai controlli di frontiera e a ridurre il rischio di rifiuti o di tempi di attesa prolungati.

Conclusioni pratiche

In sintesi, il Regolamento delegato (UE) 2026/131 rinnova e rafforza il quadro normativo esistente per la mobilità dei pet, mantenendo l’equilibrio tra libertà di movimento e tutela della salute pubblica e animale. L’adozione di definizioni più precise, documenti obbligatori e standard tecnici più elevati mira a rendere i trasferimenti più sicuri e tracciabili, mentre il lavoro di enti come la FVE faciliterà l’implementazione pratica per i professionisti del settore.

Scritto da Valentina Marchetti

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