Il 17 novembre gli ispettori, affiancati dal Servizio Sanità Animale dell’ASUR, effettuarono un nuovo sopralluogo: furono identificati sei cani con microchip, tutti appartenenti all’allevamento. Il rapporto dell’ufficio forestale sottolineò che gli animali si muovevano in gruppo e costituivano un pericolo potenziale per i passanti, oltre a rappresentare una minaccia per il bestiame.
Il ricorso dell’allevatore e il ragionamento del Tar
L’allevatore, contestando l’ordinanza comunale, sostenne che i cani da guardia erano indispensabili per difendere i circa cinquanta capi di bestiame da lupi e volpi, e che la recinzione di un’estensione così ampia avrebbe provocato un grave dissesto economico. Argomentò inoltre che altri allevatori del territorio non avevano ricevuto provvedimenti analoghi. Il Tribunale amministrativo regionale respinse il ricorso, affermando che la protezione del bestiame può coesistere con la tutela dell’incolumità pubblica solo se gli animali sono vigilati e non lasciati liberi. La sentenza stabilì due alternative: una recinzione alta un metro e ottanta dotata di rete elettrosaldata e interrata, oppure la costruzione di box. La decisione è stata ritenuta proporzionata, poiché garantisce sia la sicurezza dei cittadini sia la funzionalità dell’attività agricola.
Olbia: il divieto di alimentare i cani randagi viene annullato
Nel frattempo, il Comune di Olbia aveva promulgato un’ordinanza finalizzata a contrastare il randagismo nella zona industriale. Il piano prevedeva cattura, sterilizzazione, microchippatura e trasferimento in canile dei cani, accompagnato da un divieto totale di somministrare cibo. Il sindaco Settimo Nizzi aveva giustificato questa misura sostenendo che il cibo agevola il lavoro delle “guardie ecozoofile”, che attirano gli animali nelle gabbie. L’ordinanza, però, suscitò l’opposizione di cittadini e dell’associazione “Rispetto per tutti gli animali”.
Le nuove regole imposte dal tribunale
L’associazione presentò ricorso al Tar della Sardegna, che, dopo aver valutato la mancanza di criteri di urgenza e necessità, dichiarò l’interdizione “extra ordinem” priva di fondamento. La sentenza ha annullato il divieto, ma ha introdotto una limitazione: la somministrazione di cibo è consentita solo tramite contenitori appositi i quali devono essere rimossi immediatamente da chi li utilizza. Il giudice ha definito tale obbligo “un preciso onere” e “conforme al senso civico”, garantendo che i rifiuti non si accumulino nelle aree industriali.
Entrambe le decisioni mostrano come il Tar si ponga a bilanciare esigenze di ordine pubblico, tutela del bestiame e rispetto per gli animali. A Pergola, la recinzione rappresenta una soluzione concreta per contenere i cani da guardia, mentre a Olbia la revisione dell’ordinanza permette ai cittadini di continuare a nutrire i randagi, ma sotto una disciplina più attenta alla pulizia e alla convivenza.



