Negli ultimi anni, è sempre più comune imbattersi in animali selvatici che si aggirano per le città, attratti da cibo facile, aree verdi e l’assenza di predatori. Da cinghiali a volpi da gabbiani a rapaci come falchi e civette, la fauna urbana sta diventando una presenza sempre più ingombrante. Non mancano nemmeno avvistamenti di lupi e orsi in alcune zone del Paese. Inoltre, non è raro incontrare animali esotici in fuga da privati che li detengono, a volte illegalmente.
La detenzione di questi animali non è sempre vietata, ma è fondamentale rispettare la normativa vigente per evitare pericoli per la salute e l’incolumità pubblica. In un contesto condominiale, è importante considerare anche eventuali limitazioni o divieti previsti dal regolamento condominiale, che possono differire da quelli relativi agli animali domestici.
In presenza di avvistamenti occasionali di animali selvatici nel condominio, è fondamentale agire tempestivamente. L’amministratore di condominio e i singoli proprietari devono contattare le autorità competenti, come i Carabinieri i Vigili del Fuoco la Polizia Locale le Guardie Faunistiche/Venatorie o associazioni operanti nel proprio comune. In caso di animali feriti o situazioni di pericolo, è possibile rivolgersi al Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) territorialmente competente.
Ricordiamo che, in caso di danni causati da questi animali, ne risponde lo Stato ai sensi dell’art. 2052 c.c. in quanto la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato.
Detenzione di animali selvatici: differenze con gli animali domestici
La detenzione o il possesso di animali selvatici da parte dei singoli condòmini è un argomento complesso. In linea di massima, è possibile detenere questi animali salvo divieti espressi nel regolamento condominiale e rispettando rigorosamente la normativa vigente. Tuttavia, è importante fare una distinzione con gli animali domestici. L’art. 1138, ultimo comma, del codice civile prevede che i regolamenti di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Secondo l’orientamento più recente, questa norma tutela il diritto al rapporto affettivo uomo-animale, che trova fondamento nella Costituzione all’articolo 2. Secondo alcuni giudici, tale divieto non potrebbe essere introdotto neanche se concordato e accettato da tutti i condòmini.
Regole per la detenzione di animali selvatici
Ogni condòmino ha il diritto di avere il proprio animale in casa, purché domestico. L’art. 1138 c.c. non può applicarsi invece agli animali non domestici, per cui è legittimo vietare la detenzione o il possesso di questo tipo di animali in condominio. Tuttavia, anche sull’esatto significato da attribuire al termine “domestico” le discussioni sono tante e difficili da riassumere in poche parole.
La Legge n. 150/1993 vieta il commercio e la detenzione di animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica. Il D.M. 19/04/1996 definisce nel dettaglio le specie animali pericolose, di cui è proibita la detenzione. Si tratta di esemplari che, in particolari condizioni, possono arrecare effetti mortali o invalidanti per l’uomo o trasmettere malattie infettive, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione.
Quando è possibile tenere animali selvatici?
Il divieto di detenzione di animali selvatici non è assoluto. Il divieto scatta nel caso di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. Per esempio, non si può tenere un animale selvatico se il proprietario non ottiene la certificazione prevista dalla legge o la documentazione che ne attesti la legale provenienza e la relativa autorizzazione sanitaria. In pratica, un animale selvatico acquistato da un rivenditore autorizzato, in possesso di tutta la certificazione richiesta dalla legge e soggetto ai controlli sanitari obbligatori, non rientra tra gli animali pericolosi di cui è vietata la detenzione.
In ogni caso, spetta ai proprietari degli animali predisporre tutti gli accorgimenti necessari per la detenzione in sicurezza, affinché gli animali non possano recare danni a persone o cose. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2052 del codice civile il proprietario di un animale (o chi se ne serve) è oggettivamente responsabile dei danni causati a terzi, anche se l’animale è fuggito o smarrito.



