Negli spostamenti tra paesi e verso l’Unione Europea i proprietari spesso si chiedono quali procedure interessino i loro animali domestici. La recente revisione normativa chiarisce in modo esplicito che i pets che accompagnano i viaggiatori non devono essere trattati come merci soggette ai tradizionali controlli doganali nei posti di controllo frontalieri (PCF).
Questo significa che, per la maggior parte dei casi di movimenti non commerciali, non sono previsti i controlli ufficiali di tipo commerciale, a condizione che siano rispettate le condizioni di ingresso previste dall’Unione.
La precisazione normativa è contenuta nel regolamento delegato (UE) 2026/273, che integra e chiarisce il regolamento (UE) 2019/2122 e si inserisce nel quadro più ampio del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale.
Il testo sostituisce termini ambigui e specifica che gli animali da compagnia sono esenti dai controlli ufficiali presso i PCF come lo sono le merci personali contenute nei bagagli dei viaggiatori, riducendo incertezze pratiche per chi attraversa le frontiere con cani, gatti o furetti.
Cosa implica l’esenzione dai controlli frontalieri
L’esenzione non significa assenza di regole: il principio è che gli spostamenti non commerciali di animali da compagnia non devono seguire le stesse procedure delle merci soggette a controlli di natura commerciale. In pratica, al punto di entrata non sono effettuati i controlli ufficiali previsti per prodotti animali destinate al commercio, ma resta l’obbligo per il proprietario di dimostrare la conformità alle condizioni richieste dall’Unione. Il regolamento ricorda quindi l’importanza di avere con sé la documentazione corretta e di attenersi alle prescrizioni veterinarie che regolano l’ingresso di animali sul territorio UE.
Quali specie sono incluse
Secondo le definizioni applicate dal quadro di sanità animale, sono considerate esenti le specie elencate all’allegato I, parte A del regolamento (UE) 2016/429, ovvero in primis cani, gatti e furetti. Inoltre, rientrano anche altre specie di animali da compagnia indicate all’allegato I, parte B, purché non si tratti di volatili. Per i volatili da compagnia la norma prevede un diverso approccio, con un controllo di identità sistematico all’ingresso dei viaggiatori, a causa dei rischi specifici di malattie trasmissibili.
Regole per chi arriva da paesi terzi e per i rientri
Le esenzioni si applicano anche agli animali da compagnia provenienti da paesi terzi o territori elencati dall’Unione, come l’esempio dell’Ucraina riportato nella normativa, a condizione che al momento dell’ingresso il proprietario possa presentare il passaporto dell’animale o altra documentazione prevista che certifichi la conformità alle prescrizioni UE per i movimenti non commerciali. In assenza di documenti conformi sono previste misure di contenimento e sorveglianza veterinaria, così come procedure specifiche per i casi in cui l’ingresso sia stato negato dall’autorità di un paese terzo.
Rientro nell’Unione dopo un diniego in un paese terzo
Se un animale originario dell’Unione fa ritorno perché un’autorità di un paese terzo ha impedito l’ingresso sia per l’animale sia per il proprietario, il regolamento prevede che all’arrivo nell’UE siano attivate procedure di rientro e che il titolare contatti le autorità competenti presenti al punto di entrata. Nonostante l’esenzione dai controlli ufficiali ai PCF, rimane la responsabilità del proprietario di notificare e collaborare con dogane e autorità sanitarie per eventuali verifiche o misure di sanità pubblica e animale.
Implementazione e tempistiche
Il regolamento delegato (UE) 2026/273, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il 13 aprile, entrerà in vigore il 22 aprile 2026 ed è l’ottavo intervento normativo che aggiorna le regole sui movimenti commerciali e non commerciali di cani, gatti e furetti. Il pacchetto normativo deriva dalla logica rafforzata di prevenzione prevista dal regolamento (UE) 2016/429 e amplia la definizione di animali da compagnia per includere specie oltre le tradizionali tre. Gli Stati membri sono chiamati a formare e aggiornare le autorità ufficiali affinché applichino correttamente il nuovo quadro normativo e per garantire uniformità operativa ai punti di ingresso.

