Con l’adozione di un pacchetto composto da sei regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 27 marzo 2026 e in vigore dal 22 aprile 2026, l’UE rinnova il quadro per i movimenti non commerciali di animali da compagnia.
L’intervento normativo mira ad allineare le disposizioni al Regolamento (UE) 2016/429 (AHL) e a contenere i rischi di diffusione di malattie quali la rabbia e l’Echinococcus multilocularis. Questa riorganizzazione concilia la tutela della salute pubblica e animale con la crescente varietà di specie considerate animali da compagnia e con la necessità di mobilità dei cittadini nell’UE, anche in scenari di crisi.
Principi generali e responsabilità
Il nuovo assetto pone il focus sulla responsabilità diretta del proprietario: chi detiene un animale è ritenuto il primo soggetto competente a controllarne lo stato sanitario e ad attuare le misure di prevenzione. Il regolamento stabilisce che gli animali mossi per fini non commerciali non devono mostrare sintomi di malattia e devono essere idonei al viaggio, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2026/131 e dal Regolamento (UE) 133/2026.
Viene inoltre introdotto il concetto di persona autorizzata, ossia una figura diversa dal proprietario che, munita di delega scritta, può accompagnare l’animale in assenza del titolare, allegando la documentazione di identificazione richiesta.
La persona autorizzata e le attività specializzate
La previsione della persona autorizzata elimina ostacoli pratici ai trasferimenti non commerciali, purché esista un’autorizzazione scritta del proprietario. Il pacchetto normativo specifica anche che rientrano nella disciplina i cani utilizzati per attività non solo affettive, come competizioni, lavoro o soccorso, riconoscendo la necessità di regole chiare per i cani sportivi e da lavoro. In tal modo si evita di creare disparità tra tipologie diverse di animali detenuti e movimentati sul territorio UE.
Identificazione, tracciabilità e impianto del dispositivo
Per garantire la tracciabilità, l’identificazione individuale di cani, gatti e furetti deve avvenire tramite transponder iniettabile conforme agli standard UE o, in casi transitori, con transponder non conformi accompagnati dal dispositivo di lettura. Il Regolamento delegato (UE) 2026/132 e il Regolamento (UE) 132/2026 chiariscono chi è autorizzato a eseguire l’impianto: veterinari ufficiali e autorizzati o persone autorizzate dallo Stato membro. Sono previste disposizioni transitorie che ammettono tatuaggi eseguiti prima del 3 luglio 2011 e transponder impiantati prima del 1 gennaio 2028 che non contengono il codice del paese iniziale di identificazione.
Regole contro gli abusi
Per evitare pratiche elusorie, la normativa introduce il concetto di singolo movimento a carattere non commerciale, volta a impedire che più proprietari sfruttino lo stesso spostamento per aggirare i limiti. Questo principio tutela la finalità originaria delle regole e riduce i rischi di diffusione di agenti patogeni dovuti a trasferimenti collettivi non controllati.
Volatili, malattie specifiche e documentazione
L’attenzione rivolta ai volatili da compagnia si traduce nell’introduzione di un limite massimo di cinque esemplari per viaggio, analogamente a cani, gatti e furetti, dato il ruolo centrale degli uccelli nella trasmissione dell’influenza aviaria. Per i movimenti da Paesi Terzi valutati in relazione all’aviaria, il Regolamento 131/2026 prevede obblighi alternativi come isolamento in strutture di quarantena riconosciute, prove diagnostiche pre-movimento e vaccinazioni contro i sottotipi H5 e H7 dell’HPAI. Tali misure sono richieste in particolare per Paesi o zone autorizzate all’importazione di pollame e prodotti avicoli nella UE, e possono essere mitigate da misure alternative equivalenti.
Rabbia, giovani animali ed Echinococcus multilocularis
Per prevenire l’introduzione della rabbia, gli animali provenienti da Paesi Terzi devono presentare una prova valida di titolazione degli anticorpi, salvo deroghe per territori che dimostrino equivalenza normativa o un sistema di sorveglianza solido. Gli Stati membri possono autorizzare spostamenti di cuccioli al di sotto delle 12 settimane se conformi a misure preventive specifiche, riconoscendo le limitazioni legate agli anticorpi materni. Inoltre, i cani diretti verso Stati membri indenne dall’Echinococcus multilocularis sono soggetti a trattamenti preventivi prima del movimento, come dettagliato nel Regolamento delegato (UE) 2026/134.
Il pacchetto comprende anche aggiornamenti pratici al passaporto per animali da compagnia (Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705), con attenzione a proprietari provenienti da Paesi Terzi o residenti temporanei in UE e alla possibilità di autorizzazioni eccezionali in situazioni di emergenza. È introdotta la categoria dei movimenti di transito, soggetti alle stesse prescrizioni salvo quando l’animale non entra effettivamente nel territorio UE e resta nella zona internazionale di porto o aeroporto. In sintesi, le nuove norme mirano a coniugare mobilità e biosicurezza mantenendo chiarezza e strumenti operativi per Stati membri e cittadini.
Elenco dei principali atti del pacchetto: Regolamento delegato (UE) 2026/131; Regolamento delegato (UE) 2026/132; Regolamento delegato (UE) 2026/133; Regolamento delegato (UE) 2026/134; Regolamento di esecuzione (UE) 2026/636; Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705. L’entrata in vigore dal 22 aprile 2026 è pensata per evitare vuoti normativi rispetto al precedente Regolamento (UE) n. 576/2013, e prevede misure transitorie per un’applicazione graduale delle novità.

