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Il 16 ottobre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza significativa (Causa C-218/24) riguardante il trasporto di animali da compagnia. Questa decisione ha importanti implicazioni per i viaggiatori e le compagnie aeree, in quanto stabilisce che gli animali domestici non possono essere esclusi dalla nozione di bagagli secondo l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal del 1999.
Il caso ha avuto origine da una situazione vissuta da una passeggera che, insieme a sua madre, aveva portato il proprio cane femmina in un volo da Buenos Aires a Barcellona. A causa delle dimensioni dell’animale, il cane doveva viaggiare in stiva dentro un trasportino.
Purtroppo, durante il trasporto verso l’aereo, il cane è riuscito a scappare, rendendo impossibile il suo recupero. Di fronte a questa perdita, la passeggera ha richiesto un risarcimento di 5000 euro per il danno morale subito.
La responsabilità del vettore aereo
La compagnia aerea ha riconosciuto la propria responsabilità per la perdita dell’animale, ma ha limitato il risarcimento al tetto stabilito per i bagagli secondo l’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal. Questo ha portato il giudice spagnolo, incaricato di esaminare il caso, a rivolgersi alla Corte di giustizia per chiarire se gli animali domestici potessero essere considerati come parte della definizione di bagagli.
Considerazioni legali e benessere animale
Nel valutare il caso, la Corte ha tenuto in considerazione l’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), il quale riconosce gli animali come esseri senzienti. Tuttavia, la Corte ha affermato che, poiché gli animali non possono rientrare nella definizione di persona (riservata agli esseri umani), né tantomeno in quella di merci, debbano essere ricompresi nella categoria più ampia di bagagli secondo l’articolo 17, paragrafo 4, della suddetta convenzione.
Di conseguenza, la responsabilità del vettore aereo per la perdita di un animale da compagnia segue le stesse regole previste per gli oggetti smarriti. Questo implica che il risarcimento è soggetto ai limiti stabiliti dall’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, il quale include danni materiali e morali.
Opzioni per i viaggiatori
La Corte ha inoltre sottolineato che i passeggeri che ritengono il limite di risarcimento troppo basso possono effettuare una dichiarazione speciale di interesse al momento del check-in. Questa dichiarazione consente di stabilire un limite di risarcimento più elevato, ma comporta il pagamento di una tassa aggiuntiva. È importante notare che, senza tale dichiarazione, il risarcimento sarà limitato ai parametri standard previsti dalla convenzione.
Il futuro della protezione degli animali
La Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che gli animali domestici possono essere considerati come bagagli per quanto riguarda la responsabilità per la loro perdita. Ha inoltre messo in evidenza l’importanza di garantire che le esigenze relative al benessere degli animali siano adeguatamente rispettate durante il trasporto. Questo approccio mira a bilanciare le necessità giuridiche con la crescente attenzione verso la tutela degli animali nell’Unione Europea.





